Art. 3.
La resistenza, individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino.
È questo l'abituale principio della resistenza, logico corollario dei due articoli precedenti.
Cfr. Costituzione francese del 19 aprile 1946, articolo 21: «Qualora il Governo violi le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri».
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